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Gentili colleghi,

inauguriamo questa nuova rubrica con l’intenzione di condividere con voi alcuni aspetti deontologici della nostra amata professione. Proveremo a descrivere alcune situazioni che comunemente tutti noi ci troviamo ad affrontare e proveremo a ragionare sul comportamento deontologicamente corretto che ognuno di noi dovrebbe tenere.

Oggi parleremo delle situazioni di disaccordo circa la condotta terapeutica da mantenere. A tutti noi sarà capitato almeno una volta di non essere d’accordo con le indicazioni terapeutiche indicate da un medico prescrittore o da un collega che prima di noi ha provato a risolvere un problema di un utente.

Come ci si dovrebbe comportare? Cosa dovremmo dire al paziente? E soprattutto, qual è l’atteggiamento professionalmente ed eticamente corretto da tenere in casi come questo?

A seguito di una mail ricevuta da un paziente recentemente in cura ad un nostro iscritto, ci siamo chiesti se  il nostro Codice Deontologico  (visualizzabile per intero alla pagina web www.tsrm.org/index.php/codici-deontologici-tsrm-e-pstrp oppure cliccando sul seguente link.) potesse fornirci qualche indicazione.

Nello specifico il paziente in questione ci racconta che, durante il percorso riabilitativo prescritto a seguito di un intervento di chirurgia ortopedica, il fisioterapista che lo aveva in carico gli ha assegnato degli esercizi contro resistenza esplicitamente controindicati dal medico ortopedico. A seguito di questi esercizi “sbagliati”, la sintomatologia dolorosa è aumentata a tal punto da fargli preferire l’interruzione dei trattamenti e la scelta di un altro professionista, grazie al quale è poi riuscito a risolvere il problema.

Per fortuna la questione si è conclusa senza necessità di ricorre alle vie legali, ma ciò che ci interessa capire è cosa non sia funzionato nella relazione terapeutica. Ora, tralasciando le questioni di carattere prettamente tecnico (davvero gli esercizi erano scorretti? Davvero sono stati quegli esercizi a generare il dolore? Quanto il tempo intercorso ha modificato la sintomatologia dolorosa e il recupero funzionazionale? ecc…), la domanda che ci poniamo è: cosa avrebbe dovuto fare quel professionista sanitario per avvalorare la propria strategia terapeutica e non generare incomprensioni con il proprio assistito?

Due sono gli articoli del codice deontologico che possono aiutarci a riflettere sulla questione:

Al titolo V (rapporti con i colleghi) del Codice Deontologico dei fisioterapisti, l’articolo 37 recita:

Rapporto fra i fisioterapisti
I rapporti fra i fisioterapisti devono essere basati sulla collaborazione ed il reciproco rispetto. Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e di correttezza. […]

Poco più avanti, al  titolo VI (rapporti con altri professionisti e soggetti terzi) l’articolo 40 ribadisce il concetto:

Rapporto con altre professioni sanitarie
Il Fisioterapista, nell’esercizio professionale, deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto della centralità della persona assistita e delle peculiari competenze professionali.

Dunque pare che il nucleo della questione sia la comunicazione. A prescindere dalle competenze e dall’esperienza maturate, in caso di disaccordo tra il proprio programma riabilitativo e quello di altri professionisti che prima di noi hanno lavorato con il paziente, è necessario contattare il collega e concordare una strategia comune, ovviamente tenendo informato l’utente e valorizzando l’iniziativa come parte integrante del trattamento finalizzato ad una completa presa in carico della situazione. L’autonomia professionale che da sempre siamo orgogliosi di mantenere e difendere non deve farci perdere di vista il fatto che siamo sempre inseriti in servizii di cura complessi e ai quali dobbiamo integrarci portando la nostra specifica competenza.

Forse con una telefonata il problema si sarebbe risolto… sarebbe stato facile comprendere le ragioni di una controindicazione apparentemente non ragionevole o, al contrario, si sarebbe potuto trovare un accordo con l’ortopedico spiegando le ragioni e l’importanza di determinate condotte terapeutiche in funzione del recupero generale delle capacità del soggetto.

Aspettando vostri commenti o quesiti da rileggere e interpretare con la lente della deontologia, vi porgiamo in nostri saluti e vi invitiamo a sfogliare, di tanto in tanto, il Codice Deontologico.

Commissione d’Albo dei Fisioterapisti
Ordine TSRM-PSTRP
Torino Aosta Alessandria Asti