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ECM

Cos’è l’E.C.M.

Il programma ECM si basa su quanto disposto dal D.Lgs. 502/1992, agli art.16 bis – sexies, in particolare l’art. 16 quater (Incentivazione alla formazione continua), e costituisce uno specifico obbligo per il professionista sanitario, così come disposto dal comma 1, che lo indica come requisito indispensabile: “la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private” e dal comma 2, che prevede elementi di penalizzazione: “i C.C.N.L. del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabiliti dalla Commissione Nazionale della Formazione Continua.”

 

Avvio del programma ECM, la fase sperimentale iniziale e l’inizio dell’obbligo formativo

Con la Circolare del Ministero della Salute 5 marzo 2002, dal 1° gennaio 2002 ha penso ufficialmente avvio in Italia il programma ECM, che è stato strutturato in un’iniziale fase sperimentale per il quinquennio dal 2002 al 2006 con debito formativo progressivamente crescente; questa fase sperimentale è stata successivamente estesa fino all’anno 2010. Questo periodo costituisce, come chiarito dal Cogeaps con lettera del 27 agosto 2020 (36-C/20), un momento sperimentale non soggetto a certificazione né a obbligo formativo. Sempre in base a quanto qui indicato dal Cogeaps, la certificazione dei crediti e il calcolo dell’obbligo formativo triennale iniziano dunque solo a partire del triennio 2011-2013.

 

Commissione Nazionale Formazione Continua

Nasce nel 2000, a seguito di quanto disposto dall’art. 16-ter del D.Lgs. 502/92 (norma inserita dall’art.14 del D.Lgs. 229/99). E’ un organo del Ministero della Salute che si occupa, con il supporto amministrativo-gestionale dell’AGENAS, di tutte le funzioni organizzativo/ programmatiche delle attività formative ECM nazionali

 

AGENAS

Fra i vari compiti, l’AGENAS è al servizio del sistema ECM, garantendo ogni attività di supporto tecnico e amministrativo alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che è l’organo di governance del sistema.

La CNFC con il supporto di AGENAS:

• definisce le regole per l’accreditamento dei provider che erogano formazione per garantire un elevato standard qualitativo dei percorsi formativi dei professionisti;

• svolge attività di controllo e sanzione rispetto ai temi della trasparenza e dell’indipendenza dagli interessi commerciali degli eventi per garantire migliori risultati e un’offerta sempre più mirata alle esigenze del singolo.

AGENAS affianca, inoltre, la C.N.F.C. nelle azioni di semplificazione e snellimento del sistema ECM, per renderlo più flessibile e in grado di dare risposte concrete all’esigenza di aggiornamento continuo. Questo impegno ha portato alla definizione di un nuovo sistema di regole approvate dall’Accordo Stato-Regioni “La Formazione continua nel settore salute” del 2 febbraio 2017.

 

Comunicazione Provider- AGENAS

I crediti ECM acquisiti dalla partecipazione a corsi accreditati a livello nazionale vengono comunicati dal Provider accreditante direttamente all’AGENAS, la quale si occuperà in un secondo momento di inviarli al Co.Ge.A.P.S.. Questa prima comunicazione (Provider-AGENAS) avviene entro 90 giorni dal termine di validità del corso e non dal momento del rilascio dell’attestato finale, in maniera differente per corsi residenziali o FAD. Per i corsi residenziali, ad esempio, se lo svolgimento è stato fra il 10/05/2019 ed il 18/05/2019, l’attestato riporterà la data di conclusione, ma il provider potrà effettuare la comunicazione all’AGENAS entro il 18/08/2019 (cioè entro 90 giorni dal termine validità). Nel caso di un corso FAD, invece, se si svolge dal 01/01/2019 al 31/12/2019, l’attestato ECM riporterà la data di conclusione individuale dal corso, ma la rendicontazione all’AGENAS verrà effettuata entro il 30/03/2020 (cioè entro 90 giorni dal termine validità).

 

Comunicazione AGENAS – Co.Ge.A.P.S.

Ritardi di comunicazione possono verificarsi sia fra Provider e AGENAS, che non viene aggiornata entro i 90, ma anche fra AGENAS e Co.Ge.A.P.S., che può non essere aggiornato in tempo reale dall’AGENAS appena questa viene a conoscenza dei dati dal Provider. Una volta che il Provider rendiconta i crediti ECM, è infatti l’AGENAS a doverli comunicare al Co.Ge.A.P.S., secondo tempi che purtroppo non sono né certi, né definiti. Tale aggiornamento avviene non prima dei 90 giorni dal termine di validità del corso per l’AGENAS, ma potrebbe essere necessario un ulteriore lasso di tempo prima di vedere riconosciuti i propri crediti ECM anche nel portale Co.Ge.A.P.S.. In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti potrebbero non risultare presso il Co.Ge.A.P.S.. Per questo le verifiche relative ai crediti acquisiti in ogni triennio ECM vengono effettuate dall’AGENAS solo dopo il 30 Marzo dell’anno successivo la fine del triennio stesso (ovvero una volta passati i 90 giorni utili per la rendicontazione).

 

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

Il “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” (clicca per scaricare il PDF), entrato in vigore il 1° gennaio 2019 e che raccoglie le regole da seguire nella formazione ECM, rimane il testo di riferimento, di cui raccomandiamo l’attenta lettura, perché, a partire dal 2019, ogni singolo professionista sanitario è personalmente coinvolto e responsabile della gestione del proprio percorso formativo, compresi esoneri ed esenzioni.

 

Decorrenza dell’obbligo formativo

La decorrenza dell’obbligo formativo per il professionista sanitario è indicata nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario, al punto 1.2, e nella Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 27 settembre 2018, al comma 4 (clicca per scaricare il pdf ). In base a questi documenti la decorrenza dell’obbligo formativo inizia dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine (per quei professionisti il cui titolo [D.U./Laurea o titolo equipollente] non è sufficiente per esercitare l’attività, in quanto già soggetti, prima della Legge 3/2018, all’iscrizione ad un Ordine/Albo/Collegio professionale), mentre decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo abilitante (per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era subordinato all’iscrizione ad Ordini/Albi o Collegi professionali) e prosegue senza soluzione di continuità dopo il nuovo obbligo di iscrizione all’Ordine come istituito dalla Legge 3/201

Co.Ge.A.P.S.

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo nazionale che riunisce tutte le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel sistema ECM. Il Co.Ge.A.P.S. è una anagrafe unitaria dei professionisti sanitari che ha come scopo la realizzazione di un sistema unitario per la gestione e la certificazione dei crediti formativi ECM; è il custode finale dei crediti ECM acquisiti da ogni professionista sanitario

 

PEC

Per TSRM e Assistenti Sanitari già iscritti all’Albo ritirano le credenziali in sede oppure tramite delega inviata anche a mezzo PEC.

Per i TSRM e Assistenti Sanitari iscritti mediante piattaforma e per tutte le altre professioni, se non dichiarato un indirizzo PEC in fase di iscrizione viene abilitata in automatico una casella PEC nel momento dell’iscrizione e in automatico arriverà una mail sulla mail inserita in fase di iscrizione per l’attivazione della casella PEC.
In caso di assenza di questa mail scrivere all’indirizzo dell’Ordine torinoaosta@tsrm.org chiedendo il reinvio.

Per chi avesse già inserito un indirizzo PEC in fase di iscrizione può fare richiesta di abilitazione della casella PEC fornita dall’Ordine.