Si rammenta che ai sensi del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ogni iscritto è tenuto ad attivare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a comunicare all’Ordine ogni variazione relativa ai propri dati di iscrizione.
La mancata comunicazione della PEC all’Ordine di appartenenza comporta la sanzione della sospensione fino all’avvenuta comunicazione del proprio domicilio digitale.
La mancata attivazione della PEC, inoltre, comporta che l’impossibilità di ricezione di comunicazioni da parte dell’Ordine è imputabile esclusivamente all’iscritto inadempiente.